[10/5/2021] - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE STABILITO DAL DECRETO SOSTEGNI
Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione di messaggi pubblicitari, ai sensi dell’art. 1 commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160,
Il Canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione per l’occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione di messaggi pubblicitari (c.d. canone patrimoniale unico) sostituisce:
- la Tassa/Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP/COSAP)
- l’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP)
- il Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA)
- il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province
E’ altresì comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Il canone è dovuto al Comune:
a) per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
ATTENZIONE: Esenzione dal pagamento del Canone stabilito dal Decreto Sostegni e dal Decreto Sostegni bis
Si informa, inoltre, che il Decreto Sostegni bis (DL n.73 del 25.05.2021) ha esteso al 31 dicembre 2021 l’esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale e del canone aree mercatali per le seguenti componenti:
- occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione);
- occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività di mercato.
Pertanto, in considerazione delle nuove disposizioni normative, per il periodo 1.1.2021 – 31.12.2021 non è previsto il pagamento dei canoni limitatamente alle componenti sopraindicate.