[15/2/2021] - RACCOLTA FIRME PER PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune si raccolgono le firme per la seguente proposta di legge di iniziativa popolare “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”

L’iniziativa è stata annunciata sulla Gazzetta Ufficiale – n. 260 del 20/10/2020

Per firmare la proposta di legge occorre essere iscritti nelle liste elettorali e presentare un documento di identità valido.

La scadenza raccolta firme è fissata al 31.03.2021

Si ricorda che a seguito delle norme per l'emergenza COVID-19, l'accesso all'Ufficio Relazioni con il Pubblico può avvenire solo previo appuntamento direttamente dal sito  Prenota on line - Agenda

oppure contattando l seguenti numeri 039 6051225 - 232 dalle ore 14.30 alle ore 17.00

 

TESTO PROPOSTA

 

"Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

 

Art. 1.

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 aggiunto il seguente:

“Art. 293-bis“ (Propaganda del regime fascista e nazifascista). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell'odio etnico o razziale.

All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole:

è «sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Art. 2

Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l'esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all'art. 2 comma 1, è aumentata del doppio