Lavori di pubblica utilità  

CHE COSA È E A CHE COSA SERVE:  

Lavori di Pubblica Utilità

I soggetti condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, comma 9-bis Codice della strada) possono svolgere attività non retribuita a favore della collettività presso le strutture del Comune di Agrate Brianza.
A seguito di apposita convenzione con il Tribunale di Monza, chi è ammesso al beneficio, può ottenere:

  • la dichiarazione di estinzione del reato,
  • la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente
  • la revoca della confisca del veicolo sequestrato.

La domanda

La domanda, in carta semplice, corredata dagli allegati indicati nel modulo, può essere consegnata a mano o inviata via posta elettronica ordinaria o PEC specificando nell’oggetto: “Istanza di ammissione ai lavori di lavori di pubblica utilità"

Dopo la verifica dell'istanza, il cittadino sarà convocato per un colloquio conoscitivo, con l'eventuale presenza del proprio avvocato difensore e a cui sarà presente anche un referente del Ufficio Personale del Comune. Il colloquio è necessario per valutare con piena discrezionalità, sentite le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato/dell’imputato e tenuto, anche conto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative del soggetto, l’ambito e la struttura di inserimento maggiormente adatta. Si procederà quindi all'elaborazione di un progetto/programma di lavoro di inserimento al Lavoro di Pubblica Utilità.

Il Comune di Agrate Brianza  può respingere le istanze di svolgimento dei lavori di pubblica utilità per motivi organizzativi o per indisponibilità del richiedente a svolgere il lavoro nelle giornate e negli orari messi a disposizione dall’Ente o decidere, successivamente al colloquio conoscitivo, di non procedere all’elaborazione del programma qualora non sia opportuno inserire il soggetto, in base alle caratteristiche personali o professionali dallo stesso possedute, in alcuna delle proprie strutture.

L’attività lavorativa non retribuita a favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza/nel decreto penale di condanna, ove il giudice indica la durata del lavoro di pubblica utilità.

Il progetto sarà attivato solo successivamente al ricevimento del provvedimento definitivo del Giudice e alla comunicazione del nulla osta all’esecuzione da parte dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Milano (U.E.P.E.).

Prima dell’inizio lavori il cittadino incontrerà il Referente del Servizio interessato per la definizione degli aspetti operativi.

Gli ambiti di attività cui il cittadino potrà essere adibito sono elencati in coda alla Convenzione sottoscritta tra il Comune di Agrate Brianza e il Tribunale di Monza.

Normativa
L'art. 186 comma 9 Bis C.d.S. prevede: "AI di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto  legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività' non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso icentri specializzati di lotta alle dipendenze."
L'art.187 comma 8 Bis C.d.S. prevede: "AI di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività' non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, icomuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito aisensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"
L'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 comma 6 del D.Lvo 28/8/2000 n.274) stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art. 1 dello stesso decreto (ossia Sato, Regioni, Provincie, Comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

DOVE RIVOLGERSI:  

UFFICIO PERSONALE

Comune di Agrate Brianza, Via San Paolo, 24

COSA OCCORRE FARE PER:  

La domanda, in carta semplice, corredata dagli allegati indicati nel modulo, può essere consegnata a mano, all'ufficio relazioni con il pubblico, inviata via PEC  o via posta ordinaria, specificando nell´oggetto: ‘Istanza di ammissione ai lavori di lavori di pubblica utilità"  alla casella comune.agratebrianza@pec.regione.lombardia.it

La domanda può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il «Codice dell’amministrazione digitale». Pertanto, ai sensi dell’art. 65 del CAD, le istanze presentate per via telematica sono valide se:

a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;

b) l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;

c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;

d) trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.

NORMATIVA:  

Art. 186, comma 9-bis Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)
Art. 187, comma 8 bis Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)
Art. 2, comma 1, Decreto Ministro della Giusitizia 26/03/2001.
Delibera Consiglio Comunale n. 11/2018

RESPONSABILE:  

Simona Paola Brambilla

ALLEGATI

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