Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
CHE COSA È E A CHE COSA SERVE:
Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili. Le soste sono limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie è vietato posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
Per svolgere l'attività è necessario ottenere l’autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune dove il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività (articolo 21 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6 e come ribadito dalla Circolare Regionale 10/02/2014, n. 3). Per ottenere l’autorizzazione è necessario non essere titolare di altra autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante all'interno della Regione Lombardia.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari (vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande), oltre ai requisiti morali, è necessario possedere i requisiti professionali.
Per svolgere l'attività è inoltre necessario possedere un veicolo attrezzato e rispettare le relative norme speciali per il commercio di determinati prodotti (articolo 26 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114).
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.
L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita direttamente anche all'esercizio di commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale (articolo 28 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114).
Il titolare dell'autorizzazione non può, però, esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è previsto che occupi posteggio (articolo 22 della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6).
L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante permette ai titolari di partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale e di vendere a domicilio del consumatore o nei locali che frequenta per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
La Regione Lombardia ha stabilito che ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve possedere la carta d'esercizio, un documento contenente tutte le informazioni sulle attività svolte e sui posteggi in concessione (Deliberazione della Giunta Regionale 25/11/2009, n. 8/10615, successivamente modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale 25/11/2009, n. 8/10615).
Ogni operatore di commercio su aree pubbliche deve inoltre dichiarare di aver assolto gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente ottenendo così l’attestazione (articolo 28 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114).
DOVE RIVOLGERSI:
UFFICIO COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)
Comune di Agrate Brianza, Via San Paolo, 24QUANDO:
In base alle nuove regole stabilite dal D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, la scia deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale impresainungiorno.gov.it per l´avvio, modifica e cessazione di alcune attività economiche. Le pratiche presentate seguendo le previgenti modalità tradizionali, per legge, saranno considerate irricevibili e inefficaci e pertanto non produrranno alcun effetto giuridico.TEMPI:
Termini di Legge Regionale n. 6 del 02/02/2010COSTI:
n.2 marche da bollo da € 16,00NORMATIVA:
Legge Regionale 02/02/2010, n. 6;
Circolare Regionale 10/02/2014, n. 3;
Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114;
Deliberazione della Giunta Regionale 25/11/2009, n. 8/10615;
Deliberazione della Giunta Regionale 25/11/2009, n. 8/10615;
D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010;
D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 (Direttiva Bolkestein)