Cambio residenza
CHE COSA È E A CHE COSA SERVE:
E' una dichiarazione resa dal cittadino che proviene da altro comune o dall'estero. Serve per essere iscritti nell'anagrafe della popolazione residente del comune (come indicato dall’art. 5 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge n. 35 del 4 aprile 2012, - nuove disposizioni in materia anagrafica).
NOVITA': Il D.L. 28.03.2014, n. 47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa...", convertito in legge n. 80 il 23/5/2014, all'art. 5 prevede: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".
In applicazione delle disposizioni sopra richiamate, si invitano i cittadini che debbano rendere dichiarazioni di residenza (iscrizione anagrafica) a visionare la modulistica da allegare alla dichiarazione stessa.
1) Il modulo di dichiarazione di residenza conforme al modello predisposto dal Ministero dell’Interno contenente gli elementi necessari per poter verificare la dimora abituale dichiarata, dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto da ogni componente maggiorenne del nucleo familiare che chiede l'iscrizione anagrafica e accompagnato da una copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente.
Nel caso in cui esista una relazione di matrimonio, adozione, parentela, affinità o vincoli affettivi di qualsiasi genere tra i componenti della famiglia già residente e i richiedenti, sarà costituita una sola famiglia anagrafica.
In allegato alla dichiarazione anagrafica, il richiedente, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del DL 47/2014, dovrà produrre il titolo sulla base del quale occupa l'alloggio (atto di proprietà o contratto d'affitto); nel caso non ne sia intestatario o non rientri nei casi indicati nell'allegato 1 all'interno del modulo di residenza, va allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 2) del proprietario.
NOTIZIE UTILI
L’aggiornamento di indirizzo sul libretto di circolazione dei veicoli a seguito di trasferimento della residenza o il cambiamento di abitazione, avviene direttamente d'ufficio a cura del Comune di richiesta residenza a seguito compilazione dei dati dei veicoli sul modulo di richiesta residenza.
Con il decreto semplilficazioni L.120/2020 la variazione di residenza viene registrata esclusivamente nell'ANV Archivio Nazionale Veicoli senza più rilascio al cittadino del tagliando adesivo da applicare sulla carta di circolazione del veicolo da aggiornare.
Per quanto riguarda la patente, dal 2 febbraio 2013, non arriva più il tagliando adesivo da apporre sulla patente. E' aggiornato negli archivi informatici della Motorizzazione a cura del Comune di iscrizione anagrafica.
Possono essere chieste notizie sull'aggiornamento della patente di guida o della carta di circolazione telefonando al numero verde 800-232323 o meglio registrandosi sul sito www.ilportaledellautomobilista.it alla sezione "cittadino.
Tramite detto portale, il cittadino può scaricare l'attestazione contenente i dati di residenza da esibire in caso di necessità.
DOVE RIVOLGERSI:
UFFICIO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Comune di Agrate Brianza, Via San Paolo, 24COSA OCCORRE FARE PER:
Dal 9 maggio 2012 i cittadini possono presentare la richiesta di residenza e di trasferimento dall´estero tramite una delle seguenti modalità:
- Direttamente all´Ufficio U.R.P. negli orari di apertura. L'ingresso in ufficio è su appuntamento da prendere sul sito comunale nella pagina principale al link grigio agenda/prenota oppure telefonicamente al n 039-6051232 /233 dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 16.30 (in altri orari per presenza di pubblico potrebbe essere difficoltoso rispondere);
- Tramite raccomandata indirizzata al Comune di Agrate Brianza, Ufficio U.R.P., Via San Paolo 24
- Tramite fax al numero 039/6051230
- Per via mail a urp@comune.agratebrianza.mb.it
- Tramite PEC a servizidemografici.agratebrianza@legalmail.it
La via telematica può essere utilizzata secondo le seguenti modalità:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l´autore sia identificato dal sistema informatico con l´uso della carta d´identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l´individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d´identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza con lui: gli stessi, se maggiorenni, devono sottoscrivere la richiesta.
Per i cittadini italiani basta allegare documento d'identità.
Per i cittadini non appartenenti all´Unione Europea la documentazione da allegare alla richiesta di residenza è indicata nell´’allegato A’.
Per i cittadini appartenenti all´Unione Europea la documentazione da allegare alla richiesta di residenza è indicata nell´’allegato B’.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
In caso di dichiarazione non corrispondente al vero, il dichiarante risponde penalmente per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 che prevedono la decadenza dai benefici e l´obbligo di denuncia all´autorità competente.
TEMPI:
l´URP provvede a registrare la dichiarazione. La presentazione allo sportello ha registrazione immediata, quella inviata tramite altri canali verrà inserita al ricevimento in ufficio. Successivamente all´iscrizione anagrafica l´Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti per l´iscrizione stessa e, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata comunicazione di eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, l´iscrizione si intende confermata.COSTI:
nessunoNORMATIVA:
Legge 24.12.1954 n. 1228 e D.P.R. 223/1989
art.5 Decreto Legge n. 5 del 9/2/2012 convertito in legge n. 35 4/4/2012
D.L. n.47 28/3/2014 art. 5 convertito in legge n. 80 23/5/2014