Cessioni Fabbricato  

CHE COSA È E A CHE COSA SERVE:  

La dichiarazione di avvenuta cessione della disponibilità di un fabbricato è un obbligo giuridico derivante dall'art.12 D.L. 21/03/1978 n. 59, come convertito dalla legge 18/05/1978 n. 191, che va adempiuto solo in presenza delle circostanze previste dalla norma (sottolineate al successivo punto 2). La finalità di tale adempimento è di consentire all'Autorità di Pubblica Sicurezza di essere a conoscenza dei dati delle persone che utilizzano un determinato fabbricato che, a vario titolo, può essergli stato ceduto in uso.

Art. 12 - Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale. (Se la scadenza delle 48 ore coincide con un giorno festivo - domenica e festivi infrasettimanali - il termine è prorogato al giorno seguente, non festivo).

RECENTI UMPORTANTI MODIFICHE NORMATIVE

Con la nota del 31 maggio 2011, n. 557/LEG/010.418.6, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno fornisce chiarimenti in merito all'obbligo della comunicazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza della cessione di un fabbricato o parte di esso, alla luce dell'introduzione della ''cedolare secca sugli affitti''. In particolare l'articolo 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l'articolo 5, commi 1, lettera d), e l'articolo 4, del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 2011 n. 106, hanno rispettivamente disposto che la registrazione del contratto di locazione o di compravendita di immobili ''assorbe'' la citata comunicazione all'autorita' locale di Pubblica Sicurezza. Date le possibili difficolta' applicative delle citate disposizioni, nella nota viene chiarito che nei confronti del soggetto tenuto alla comunicazione di cessione di fabbricato, che abbia provveduto a registrare il contratto, non si applica la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione di detto obbligo: a decorrere dal 7 aprile 2011, per i contratti di locazione registrati; a decorrere dal 14 maggio 2011, per i contratti di vendita di immobili registrati.

Si precisa inoltre che, ai sensi del comma 6, articolo 3, del citato Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attivita' d'impresa o di arti e professioni.
Lo stesso rimane in vigore per contratti di comodato d’uso , oneroso o gratuito , salvo che gli stessi non vengano regolarmente registrati.

In conclusione, si sottolinea che, sotto il profilo giuridico, l'obbligo di comunicazione della cessione di fabbrico previsto dalla norma del 1978 (Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito con

Legge 18 maggio 1978, n. 191 non e' stato abrogato, essendo tuttora vigente tale disposizione normativa, ma l'adempimento da essa previsto quale la comunicazione di cessione di fabbricato, e' stato ''assorbito'' da un altro adempimento quale la registrazione del contratto di vendita o di locazione, al verificarsi del quale, quindi, la sanzione originariamente stabilita per la mancata comunicazione di cessione di fabbricato non puo' trovare applicazione.

LA COMUNICAZIONE NON E' NECESSARIA

Nel caso venga effettuata la registrazione di un contratto di compravendita, di locazione  o di comodato d’uso , oneroso o gratuito;

In tutti i casi di cessione ad uso non esclusivo.

DOVE RIVOLGERSI:  

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Comune di Agrate Brianza, Via San Paolo, 24

NORMATIVA:  

LEGGE 18 MAGGIO 1978 n. 191 (GU n. 137 del 19/05/1978) CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1978 n. 59.

RESPONSABILE:  

Gioacchino Lorenzo

ALLEGATI

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