Comunicazione non AUA  

CHE COSA È E A CHE COSA SERVE:  

L'articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59 (come chiarito dalla Circolare Regionale 05/08/2013, n. 19) da la possibilità di non aderire all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) se l'attività è soggetta unicamente a:

  • autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (articolo 272 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152);
  • comunicazione o nulla osta previsti in materia di inquinamento acustico (articolo 8, comma 4 e comma 6 della Legge 26/10/1995, n. 447);
  • comunicazioni in materia di rifiuti per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del Decreto Legislativo  03/04/2006, n. 152) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del Decreto Legislativo  03/04/2006, n. 152);

Rinnovo e modifica di titoli già rilasciati, la Circolare Regionale 05/08/2013, n. 19 chiarisce che nei casi di modifica sostanziale e di rinnovo:

  • se l'attività prevede unicamente il possesso di titoli autorizzativi (autorizzazione agli scarichi, autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera, autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura) è necessario richiedere l’AUA al momento della scadenza o modifica sostanziale anche di uno solo di questi;
  • se l'attività prevede unicamente la presentazione di comunicazioni e/o il possesso di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera è facoltà del gestore richiedere l'AUA;
  • se l'attività prevede sia la presentazione di comunicazioni e/o il possesso di autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera sia il possesso di titoli autorizzativi (autorizzazione agli scarichi, autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera, autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura) è possibile non aderire all'AUA solo se il primo titolo in scadenza è una comunicazione o un'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera. In caso contrario è necessario richiedere l'AUA.

La Circolare Regionale 05/08/2013, n. 19 chiarisce infine che le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti di voltura (cambio di denominazione del soggetto titolare dell’autorizzazione/titolo abilitativo) e di modifica non sostanziale. Pertanto questo tipo di istanze devono essere gestite secondo la disciplina prevista dalla normativa settoriale direttamente dalle Autorità Competenti (Provincia), in base a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59.

DOVE RIVOLGERSI:  

UFFICIO COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

Comune di Agrate Brianza, Via San Paolo, 24

COSA OCCORRE FARE PER:  

Il datore di lavoro/gestore dell'azienda dovrà presentare telematicamente l’istanza attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it  al SUAP di agrate Brianza.

NORMATIVA:  

Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152; Legge 26/10/1995, n. 447; D.P.R.13/03/2013, n. 59;Circolare Regionale 05/08/2013, n. 19;DPR 160/2010;

RESPONSABILE:  

Stefano Sala

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