Pagamento sanzioni amministrative al Codice della Strada.
CHE COSA È E A CHE COSA SERVE:
Per il Codice della Strada, normalmente, il verbale di contestazione viene compilato dall'Agente di Polizia Locale sul posto della violazione e in presenza del trasgressore. Copia del verbale viene consegnata al trasgressore stesso, il quale, laddove non decida di proporre ricorso, dovrà effettuare il pagamento della somma relativa alla violazione entro 60 giorni (decorrenti, appunto, dalla contestazione della violazione). Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, contenente gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, sarà notificato ai sensi degli articoli 196 e 201 del Codice della Strada al proprietario del veicolo o ad altro soggetto obbligato in solido ed il termine di 60 giorni per il pagamento decorrerà dal giorno dell’avvenuta notifica del verbale. Alla somma prevista per la violazione verranno aggiunte le spese di accertamento e di notifica. Ad ogni verbale sarà allegato apposito bollettino postale per il pagamento della sanzione.
Nel caso di preavviso di accertamento di infrazione per violazioni alle disposizioni del Codice della Strada, in materia di sosta veicolare (preavviso di accertamento), l'interessato (trasgressore e/o proprietario del veicolo) potrà effettuare unicamente il pagamento dell'importo della sanzione, senza ulteriori costi aggiuntivi. Il pagamento deve però avvenire entro 5 (CINQUE) giorni dall’accertamento e deve essere effettuato utilizzando lo specifico bollettino postale allegato al preavviso. Trascorso suddetto termine senza che sia stato effettuato il pagamento, al proprietario del veicolo o ad altro soggetto obbligato in solido, verrà notificato il relativo verbale, secondo le modalità sopra descritte (anche in questo caso il verbale conterrà gli estremi precisi e dettagliati della violazione e darà indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata). Anche in questo caso alla somma prevista per la violazione verranno aggiunte le spese di accertamento e di notifica. Si precisa che laddove l'interessato ritenga di voler proporre ricorso, dovrà comunque attendere la notifica del relativo verbale, che verrà notificato secondo le modalità sopra descritte, non essendo possibile esperire un ricorso amministrativo avverso un preavviso di accertamento di violazione.
In caso di mancato pagamento (o di pagamento effettuato oltre il termine di 60 giorni dalla contestazione o notifica del verbale (non del preavviso) ed in assenza di ricorso entro il termine prescritto, il verbale costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo della sanzione nei modi e nei termini previsti dalla legge, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale (cioè circa il doppio della sanzione indicata nel verbale) e per le spese del procedimento. Come accennato, il proprietario del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 196 del Codice della Strada risponde solidalmente con il trasgressore per il pagamento della somma dovuta.