Comunicazione di ospitalità a cittadini stranieri extracomunitari  

CHE COSA È E A CHE COSA SERVE:  

La dichiarazione di ospitalità dello straniero è un adempimento derivante dall’art.7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione che impone a chiunque offra qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, ad uno "straniero od apolide", di darne comunicazione all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza. Occorre precisare immediatamente che per "straniero" si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario.

SANZIONI
L’ospitante che non ottemperi all’obbligo di comunicare l’ospitalità data ad uno straniero o non lo faccia entro le 48 ore stabilite dalla normativa è soggetto ad una sanzione amministrativa di importo compreso entro i limiti sopra riportati. In sostanza sarà dovuto il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 320,00 (il doppio del minimo, ai sensi dell’art. 16 della L. 681/81), entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo.

DOVE RIVOLGERSI:  

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Comune di Agrate Brianza, Via San Paolo, 24

RESPONSABILE:  

Gioacchino Lorenzo

ALLEGATI

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