Esercizio di vicinato  

CHE COSA È E A CHE COSA SERVE:  

 L'esercizio di vicinato" è il locale dove viene svolta l'attività di commercio avente una superficie di vendita non superiore a 250 metri quadri.
Per "superficie di vendita" si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Il soggetto che intende aprire un esercizio di vicinato, sia che si tratti di titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di società, non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza (contenute nella cosiddetta "legge antimafia") o indagato per altri reati individuati nelle norme di legge.

Tale requisito deve essere posseduto da tutti i soci.
Inoltre, in caso di vendita di prodotti alimentari, il soggetto titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante o il preposto nel caso di società, deve essere in possesso dei requisiti professionali, così come previsto dalla normativa.

Il locale poi deve rispondere ai requisiti di conformità, al regolamento edilizio, alle norme urbanistiche e relative destinazioni d'uso, ed alle norme igienico sanitarie contenute nel regolamento d'igiene.

DOVE RIVOLGERSI:  

UFFICIO COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

Comune di Agrate Brianza, Via San Paolo, 24

QUANDO:  

La S.C.I.A. deve essere presentata prima dell´inizio dell´attività o della modifica significativa o sospensione o ripresa oppure cessazione di un esercizio di vicinato. La presentazione S.C.I.A. prevede la facoltà di inizio immediato dell´attività dopo aver presentato la comunicazione. L´Ente competente ha 60 giorni per effettuare i controlli ed intervenire. Si precisa che trascorso questo termine l´intervento di controllo è sempre possibile, ma l´interdizione dell´attività è possibile solo se si riscontra un interesse pubblico a fare cessare l´attività. In base alle nuove regole stabilite dal D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, la scia deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale impresainungiorno.gov.it per l´avvio, modifica e cessazione di alcune attività economiche. Le pratiche presentate seguendo le previgenti modalità tradizionali, per legge, saranno considerate irricevibili e inefficaci e pertanto non produrranno alcun effetto giuridico.

TEMPI:  

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all´attività svolta o ai locali.

COSTI:  

Solo per il settore alimentare, versamento da inviare all´ASL per i diritti sanitari

NORMATIVA:  

D.Lgs. 31.03.1998 n. 114
L.R. n. 6 del 02/02/2010; 
D.Lgs. 26.03.2010 n. 59;
L.30/07/2010 n. 122;
DPR 07/09/2010 n. 160;
D.D.G. 18/03/2011 n. 2481;
D.D.G. 21/03/2011 n. 2520

RESPONSABILE:  

Stefano Sala

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